Consiglio Affari Economici

1. La parrocchia è una persona giuridica pubblica, costituita con decreto dell’Ordinario Diocesano (can. 515,3 ), riconosciuta nell’ordinamento civile con decreto del Ministro dell’Interno.

Come persona giuridica essa è soggetto di diritto, ha una propria identità, un proprio patrimonio, un proprio codice fiscale, un proprio rappresentate legale. Essa, a norma del Codice (can.537,1280 ), deve avere il proprio consiglio per gli affari economici che coadiuvi il Parroco secondo lo spirito del presente statuto.

 2. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici viene costituito perchè i fedeli possano prestare il necessario aiuto al Parroco, a norma del presente Statuto.

3. Esso ha il compito di aiutare il Parroco nell’amministrazione del patrimonio parrocchiale, cioè dei beni immobili posseduti dalla parrocchia in ogni modo ad essa appartenenti: chiese del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.

4. Il Consiglio è formato da fedeli sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di amministrare con competenza, valutando le scelte economiche con spirito ecclesiale. I componenti sono almeno quattro, oltre il Parroco; vengono nominati dal Parroco stesso, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.

5. I consiglieri non possono essere congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (can.492 ), né persone che abbiano interessi con i beni del patrimonio parrocchiale.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni (can.1279, 2 ), ma decade anche prima se c’è il cambiamento del Parroco. Durante il periodo della vacanza della sede parrocchiale, il Consiglio continua a funzionare solo per ordinaria amministrazione, sotto la presidenza del Presbitero amministratore parrocchiale, nominato dal Vescovo.
I consiglieri possono essere nominati per altri trienni. Nel caso essi decadano per qualsiasi ragione durante il triennio e in caso di dimissioni, il Parroco provvede alla loro surroga, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

7. Tutti i membri del Consiglio sono moralmente responsabili dell’amministrazione del patrimonio parrocchiale di fronte alla comunità parrocchiale e all’ordinario diocesano ( can.1287,1 e2 ).